Art. 28.
(Sistema sanzionatorio).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni da applicare

 

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a carico degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione per l'inosservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali che regolano il settore dell'agricoltura biologica.